SPLYT PAYMENT PER LE FATTURE EMESSE DOPO IL 1° gennaio 2015

MECCANISMO DELLO “SPLIT PAYMENT

A decorrere dall’1.1.2015, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti dello Stato e degli enti pubblici:

 ·       l’ente pubblico destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi corrisponde al fornitore il solo corrispettivo concordato per l’ope­razione (la base imponibile);

·       l’IVA relativa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi è accre­ditata dall’ente in un apposito conto corrente vincolato, attraverso il quale verrà acquisita direttamente dall’Erario.

Ambito applicativo

Rientrano nel regime dello “split payment” le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a:

·       Stato;

·       organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;

·       enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ex art. 31 del DLgs. 267/2000;

·       Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

·       istituti universitari;

·       aziende sanitarie locali;

·       enti ospedalieri;

·       enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico;

·       enti pubblici di assistenza e beneficienza;

·       enti pubblici di previdenza.

Decorrenza

Il regime dello “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dall’1.1.2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successiva­men­te a tale data (comunicato Min. Economia e Finanze 9.1.2015 n. 7).

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