IMPORTANTE SENTENZA DEL TAR LECCE

BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI CAVITA’ ANTROPICHE

Con sentenza n. 1036 del 21 giugno 2018, il TAR Puglia sede di Lecce ha affermato principi di rilievo per gli interessi della nostra categoria professionale.
Ha infatti affermato, il TAR, che in virtù del vigente quadro normativo, i Geologi debbono essere considerati a tutti gli effetti quali progettisti relativamente a quanto riservato alla loro esclusiva competenza; inoltre, tale attività di progettazione puo’ avere ad oggetto interventi geologici sia strutturali che non strutturali.

Deve inoltre evidenziarsi che nella specie si contestava in sede di gara la possibilità per il geologo in sede di gara di dichiarare incarichi tenendo conto degli importi complessivi dell’intera progettazione, quasi che nell’ambito di queste dovesse scomputarsi l’opera progettuale del geologo e valutarne a parte la consistenza economica (inferiore).
Nel giudizio, l’Ordine dei Geologi della Puglia, difeso dall’avv. Marco Lancieri, ha invece sostenuto che l’inscindibilità della progettazione nel suo complesso da un lato, e l’indispensabilità del contributo della figura del geologo dall’altra, precludono tale impostazione e consentono al progettista di dichiarare pregressi incarichi di progettazione in gara pubblica facendo riferimento al valore complessivo della progettazione.

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