OBBLIGHI EX LEGGE 4 AGOSTO 1984 N. 464

Lo scrivente  Ordine è venuto a conoscenza dell’applicazione di sanzioni da parte del Servizio Geologico d’Italia – Dipartimento Difesa del Suolo (ISPRA) per inadempienza a quanto previsto dalla Legge del 4 agosto 1984 n. 464 (http://www.isprambiente.gov.it/files/legge464_84.pdf).

Si ricorda agli iscritti che con tale dispositivo normativo viene fatto obbligo di comunicare (Art. 1) al Servizio Geologico d’Italia – Dipartimento Difesa del Suolo (ISPRA) le informazioni relative a studi o indagini nel sottosuolo nazionale, per scopi di ricerca idrica o per opere di ingegneria civile. Tali informazioni riguardano in particolare le indagini a mezzo di scavi, perforazioni e rilievi geofisici spinti a profondità maggiori di 30 metri dal piano campagna e, nel caso delle gallerie, maggiori di 200 metri di lunghezza.  

 L’art.2 della stessa legge impone inoltredi comunicare al Servizio Geologico, qualora ne facesse richiesta, anche risultati di indagini che non rientrano nei parametri sopra citati.

Si invitano pertanto gli iscritti, al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui sopra, ad osservare quanto espresso dalla legge citata.

 Per maggiori informazioni consultare la pagina del sito ISPRA dedicata alla legge 464/1984 contenente le istruzioni per la compilazione e l’invio della documentazione:http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmissione-informazioni-legge-464-84/index

 Per informazioni specifiche inviare una mail all’indirizzo legge464-84@isprambiente.it 

o contattare il sig. Valentino Colantoni, che gestisce la ricezione delle comunicazioni in ISPRA, allo 06 50074190, ore 10.00 – 12.00.